Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1998


DECRETO LEGISLATIVO
1 settembre 1998, n. 333

Attuazione della direttiva 93/119/CE
relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 93/119/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento;
Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 74/577/CEE, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
Acquisiti pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana
il seguente decreto legislativo:


Art. 1

  1. Il presente decreto si applica al trasferimento, alla stabulazione, all'immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all'abbattimento degli animali allevati detenuti per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti, nonche' all'abbattimento degli animali a fini di profilassi e lotta contro le malattie infettive e diffusive.
  2. Ferme restando le vigenti disposizioni contro il maltrattamento degli animali, il presente decreto non si applica:
    a) alle prove tecniche o scientifiche di metodi da utilizzare nelle attivita' di cui al comma 1, eseguite sotto il controllo dell'autorita' competente;
    b) agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive;
    c) alla selvaggina abbattuta conformemente all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e successive modifiche.

Art. 2

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento e la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali di cui all'articolo 5, comma 1;
    b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino ai locali o ai luoghi di macellazione;
    c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonche' aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;
    d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;
    e) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte;
    f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell'animale;
    g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante dissanguamento;
    h) autorita' competente: il Ministero della sanita', il servizio veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorita' competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi e' l'autorita' religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni; questa opera sotto la responsabilita' del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel presente decreto.
  2. I titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano all'autorita' sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della sanita', di essere in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 3

  1. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Art. 4

  1. La costruzione, gli impianti e l'attrezzatura dei macelli, nonche' il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Art. 5

  1. I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere:
    a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato A;
    b) immobilizzati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato B; c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C;
    d) dissanguati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato D.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
  3. Gli stabilimenti che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, nonche' agli articoli 4 e 12 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, purche' siano comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3, possono derogare:
    a) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per i bovini;
    b) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), nonche' ai procedimenti di stordimento ed abbattimento prescritti all'allegato C, per i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini.

Art. 6

  1. Gli strumenti, il materiale per l'immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l'abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l'abbattimento rapido ed efficace, in conformita' alle disposizioni del presente decreto; l'accertamento della loro conformita' ed idoneita' ad assicurare tali esigenze specifiche e' effettuato dal veterinario ufficiale che ne controlla anche regolarmente il buono stato.
  2. Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.

Art. 7

  1. Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attivita' in modo umanitario ed efficace.
  2. L'autorita' competente si accerta dell'idoneita', delle capacita' e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.

Art. 8

  1. L'ispezione e la sorveglianza dei macelli per accertare il rispetto delle disposizioni del presente decreto sono effettuati dall'autorita' competente in qualsiasi momento anche in occasione di ispezioni rivolte ad altri fini.

Art. 9

  1. Le disposizioni fissate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche nei casi in cui gli animali, ivi indicati, vengono macellati in luogo diverso dal macello.
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nei casi di macellazione a domicilio da parte di privati di volatili da cortile, conigli, suini, ovini e caprini per consumo familiare, le prescrizioni fissate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 1, non si applicano, purche' siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 3 e gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina siano stati storditi in precedenza.

Art. 10

  1. La macellazione e l'abbattimento, a fini di profilassi, degli animali di cui all'articolo 5, comma 1, devono avvenire in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato E.
  2. Gli animali da pelliccia devono essere abbattuti, in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato F.
  3. I pulcini di un giorno, come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e gli embrioni in eccedenza negli incubatoi, da eliminare, sono abbattuti il piu' rapidamente possibile, in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato G.

Art. 11

  1. Le disposizioni previste agli articoli 9 e 10 non si applicano agli animali che devono essere abbattuti immediatamente per motivi d'emergenza.

Art. 12

  1. Gli animali feriti o malati devono essere macellati o abbattuti sul posto; il veterinario ufficiale puo', tuttavia, autorizzare il loro trasporto per la macellazione o l'abbattimento purche' cio' non comporti ulteriori sofferenze.

Art. 13

  1. Le autorita' competenti assicurano la necessaria collaborazione ed assistenza agli esperti della Commissione europea incaricati di effettuare controlli per verificare l'applicazione delle norme previste nel presente decreto.

Art. 14

  1. Il certificato sanitario che accompagna le carni provenienti da un paese terzo deve essere completato dall'attestazione che le carni stesse sono state ottenute dagli animali di cui all'articolo 5, macellati nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste nel presente decreto.

Art. 15

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1, nonche' agli articoli 9 e 10 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
  2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
  3. Le regioni che hanno stabilito sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base alla delega contenuta all'articolo 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, per i casi di inosservanza alle prescrizioni poste a tutela degli animali destinati all'abbattimento, adeguano i contenuti delle leggi regionali disciplinanti la materia ai principi del presente decreto, nonche' ai limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai commi 1 e 2.

Art. 16

  1. E' abrogata la legge 2 agosto 1978, n. 439.