Ancora una volta lAEEG si assume il compito di ricordare al Parlamento, e dunque al Governo e ai politici cose gią dette, gią chiarite e talvolta gią operative. Proponendo poi una strategia nuova per lincentivazione delle biomasse.
La memoria dell’Autorità per l’audizione alla Commissione Agricoltura del 27 ottobre 2009 è un documento sintetico, che lucidamente analizza il problema dal quale è necessario partire, cioè gli obiettivi europei – e italiani – di utilizzo delle rinnovabili, per collocare in quel quadro il ruolo delle biomasse.
“... Il ruolo delle biomasse (come combustibile per la produzione elettrica, produzione termica e produzione di biocarburanti) è di gran lunga il più rilevante nel contesto delle fonti rinnovabili; infatti oltre il 50% del potenziale massimo teorico di sviluppo delle rinnovabili è legato alle biomasse e dunque il loro sviluppo è il più determinante ai fini del raggiungimento dell’obiettivo europeo definito nel Climate Package.
Nonostante tale evidenza, fino ad oggi l’attenzione dei sistemi di incentivazione è stata più rivolta ad altre fonti rinnovabili, quali il solare fotovoltaico o l’eolico; ciò è singolare anche in considerazione del fatto che tali fonti, pur meritevoli, presentano, a differenza delle biomasse, una filiera di produzione fortemente basata sull’importazione della componentistica, ed apportano quindi un contributo più modesto di valore aggiunto nazionale.
... La motivazione di tale singolarità risiede probabilmente nel ricorso alle tariffe elettriche quale modalità principale di acquisizione delle risorse finanziarie per l’incentivazione; una modalità che evita il ricorso a risorse del bilancio pubblico ma che presenta tuttavia aspetti di non equità redistributiva, più volte segnalati dall’Autorità. Si tratta di aspetti connessi all’attuale meccanismo di tipo parafiscale, che fa gravare gli oneri dell’incentivazione per le rinnovabili (peraltro maggiorati in bolletta dall’IVA) sui consumi di energia elettrica.”
La situazione incentivi (e i disguidi ad essa connessi)
L’Autorità ricorda le variegate forme di incentivazione di cui le energie rinnovabili beneficiano (CIP6, Certificati Verdi, Conto energia, contributi locali a fondo perduto), richiamando in particolare la Finanziaria 2008 che consente agli impianti di potenza nominale inferiore non superiore a 1 MW di optare per Tariffe onnicomprensive differenziate per fonte (temi tutti ampiamente trattati in questo sito).
Su quest’ultimo tema delle tariffe, e in particolare quelle assegnate alle cosiddette biomasse agricole/forestali, il documento dell’Autorità sembra lasciarsi sfuggire un sussulto di sorpresa nel segnalare che è in discussione (e prossimo all’approvazione) un disegno di legge che propone variazioni già vigenti in termini legislativi e già operative nei fatti.
Il disegno di legge (presentato il 4 marzo 2009 a firma Zaia, Prestigiacomo, Fitto e Ronchi, tutti ministri dell’attuale Governo), motiva la norma come risanamento dei ritardi derivati dalla mancata definizione dei principi di filiera e filiera corta. Problema che infatti ha tenuto in sospeso per anni gli operatori del settore.
“....La norma proposta ha il vantaggio di rendere di fatto operativo il principio della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) superando i ritardi legati alla definizione e al recepimento dei princìpi di filiera e di filiera corta. Questo permetterà di dare avvio operativo ai progetti basati sulle filiere agricole locali impostati a seguito della citata legge finanziaria 2008 e fino ad ora rimasti bloccati in attesa dei provvedimenti attuativi.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene opportuno fissare l’importo della tariffa, pari a 0,28 euro per ogni kWh. La nuova formulazione dell’articolo 3, risultante dall’accoglimento delle modifiche richieste dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, permette di interpretare con maggiore efficacia l’obiettivo espresso dalle regioni di estendere agli oli vegetali puri l’accesso all’incentivo della tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro definito dalla norma. In pratica, con la nuova formulazione rimangono esclusi da tale incentivo solo gli oli vegetali puri di origine extracomunitaria, in quanto non rispondenti ai requisiti di tracciabilità previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, nonché gli altri biocombustibili liquidi (ad esempio, il biodiesel e il bioetanolo) che già sono legati a specifiche norme di promozione e di incentivo per l’uso in qualità di biocarburanti”.
L’Autorità, al proposito, è netta: tutto ciò è già stato fatto, grazie alla legge 99/09, in vigore dal 31 luglio di quest’anno.
“... Si evidenzia come l’articolo 3 del disegno di legge AC 2260 (attualmente all’esame di questa Commissione), miri a completare le disposizioni adottate con la... legge finanziaria 2008, rimuovendo il concetto di filiera per la produzione di energia elettrica da biomasse di potenza fino a 1 MW. In particolare, la norma si appresterebbe a fissare una tariffa omnicomprensiva, pari a 0,28 euro/KWh, in luogo di 0,30 euro/KWh inizialmente definiti per la filiera e di 0,22 euro/KWh definiti per le altre biomasse dalla citata legge 244/07.
Ebbene, occorre considerare che le disposizioni contenute nell’articolo 3 ... sono oggi già vigenti; infatti l’articolo 42, commi da 5 a 8, della legge n. 99/09 ha già tradotto in legge l’emendamento in questione, introducendo al testo un’unica modifica migliorativa.
La modifica migliorativa si riferisce a due benefici riservati alle aziende agricole: la data di inizio dell’incentivo e la cumulabilità con altri incentivi pubblici.
“Al comma 8 (art. 42, legge 99/09 ndr) è stato infatti precisato che la nuova tariffa onnicomprensiva unica (di 0,28 euro/KWh) deve essere riconosciuta agli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro‐alimentari, di allevamento e forestali che a tale tariffa hanno diritto, sin dal giorno dell’entrata in esercizio commerciale dell’impianto stesso e non dal giorno dell’entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In questo modo è stata sanata l’incertezza normativa relativa al periodo intercorrente tra l’entrata in esercizio commerciale dell’impianto (in ogni caso successiva, giova ricordarlo, all’entrata in vigore della finanziaria 2008) e il 15 agosto 2009; periodo nel quale, stante la mancanza della definizione del concetto di filiera, non si sarebbe saputo se applicare all’impianto la tariffa di 0,30 euro/KWh o di 0,22 euro/KWh, esponendo così la tematica anche ad un possibile contenzioso in sede amministrativa”.
Rispetto alla cumulabilità della tariffa con altri incentivi pubblici (sempre riservata alle aziende agricole), l’Autorità esprime perplessità se non addirittura dissenso.
“Sebbene la scelta di introdurre ulteriori regimi di sostegno attenga a scelte di politica fiscale, su cui questa Autorità non ha competenza, ci sentiamo comunque di suggerire una riflessione al riguardo, perché un trattamento incentivante particolarmente vantaggioso può finire per introdurre anche delle distorsioni nella competizione tra le fonti o addirittura tra iniziative simili allocate in ambiti territoriali diversi; distorsioni che potrebbero, da un lato, non premiare l’efficienza e, dall’altro, provocare fenomeni di commercio improprio di diritti e di autorizzazioni, già evidenti per altre fonti rinnovabili, quali il fotovoltaico o l’eolico.”
La richiesta di un cambiamento di rotta
Sulla spinta di queste considerazioni, l’ultima parte del documento dell’Autorità disegna una visione del tutto nuova (e per molti aspetti rivoluzionaria, nell’opinione di chi scrive) delle modalità con le quali incentivare le biomasse.
Il ragionamento è assai semplice: la legislazione italiana aveva intrapreso un percorso basato sulle intese di filiera, i contratti quadro e le filiere corte, tutti strumenti strettamente collegati al territorio ma che si sono presto inceppati, perché di difficile regolamentazione e contradditori in termini di equità di mercato: troppo facilmente si cade nel privilegio o nella disparità di trattamento, aspetti strettamente vigilati dall’Europa e dal Garante della concorrenza.
Perché dunque non utilizzare un principio diverso (e inattaccabile) per l’attribuzione degli incentivi?
E cioè quello riferito all’efficienza energetica dell’utilizzo delle biomasse?.
Lasciamo direttamente la parola all’Autorità per l’Energia:
“... il solo riferimento territoriale, comune sia alle intese di filiera o contratti quadro sia alle filiere corte, non è sufficiente a giustificare, anche in una visione di diritto comunitario, un privilegio o comunque una disparità di trattamento. Sarebbe invece ben più giustificato un riferimento all’efficienza energetica dell’utilizzo delle biomasse.
E’ noto infatti che la produzione di energia da biomasse, in funzione dei processi utilizzati nelle fasi di concimazione, coltivazione, trasformazione, trasporto ed utilizzo, induce consumi energetici di fonti convenzionali anche molto rilevanti; alcune analisi svolte da istituti di ricerca portano a stimare che tali consumi possano variare da pochi punti percentuali fino a valori prossimi al 100% dell’energia prodotta dalle biomasse. E’ evidente che la prossimità territoriale è uno dei fattori che concorre a tale efficienza , ma non l’unico.
Il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 ben si presterebbe, con gli opportuni interventi aggiuntivi, al monitoraggio dei consumi indotti da iniziative di produzione di energia da biomasse, secondo parametri predefiniti standardizzati.
La qualificazione di progetti più meritevoli dal punto di vista energetico potrebbe ben giustificare un sistema premiale sia ripetto alla normativa comunitaria che ai principi della concorrenza, garantendo inoltre l’effettivo conseguimento dei vantaggi della produzione energetica da biomasse.
Un tale schema di incentivazione avrebbe inoltre il pregio di stimolare una progettualità di sistema non limitata alle fasi finali dell’utilizzo della biomassa, con ricadute anche in termini di innovazione tecnologica ed organizzativa.
A tali progetti, ed in particolare a quelli finalizzati non solo alla produzione elettrica ma anche (o solo) a quella termica, si potrebbero applicare schemi di finanziamento diversi: da quelli già in essere per le iniziative di efficienza energetica (i certificati bianchi gravanti tuttavia anch’essi sulle tariffe elettriche e del gas naturale) a nuovi schemi basati sulla fiscalità, ovvero sul Bilancio dello Stato.”