c Incentivi alle biomasse: l’Autoritą fa il punto (esclamativo) - 04/11/2009 (Rassegna Stampa - Ass. Progetto Gaia)
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[Data: 04/11/2009]
[Categorie: Ecologia ]
[Fonte: nextville]
[Autore: Anna Bruno]
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Incentivi alle biomasse: l’Autoritą fa il punto (esclamativo)

Ancora una volta l’AEEG si assume il compito di ricordare al Parlamento, e dunque al Governo e ai politici cose gią dette, gią chiarite e talvolta gią operative. Proponendo poi una strategia nuova per l’incentivazione delle biomasse.
La memoria dell’Autorità per l’audizione alla Commissione Agricoltura del 27 ottobre 2009 è  un documento sintetico, che lucidamente analizza il problema dal quale è necessario partire, cioè gli obiettivi europei – e italiani – di utilizzo delle rinnovabili, per collocare in quel quadro il ruolo delle biomasse.
 
 “... Il  ruolo  delle  biomasse  (come  combustibile  per  la  produzione  elettrica,  produzione termica  e  produzione  di  biocarburanti)  è  di  gran  lunga  il  più  rilevante  nel  contesto delle  fonti  rinnovabili;  infatti  oltre  il  50%  del  potenziale  massimo  teorico  di  sviluppo delle  rinnovabili  è  legato  alle  biomasse  e  dunque  il  loro  sviluppo  è  il  più determinante ai  fini  del  raggiungimento  dell’obiettivo  europeo  definito  nel  Climate  Package. 
Nonostante  tale  evidenza,  fino  ad  oggi  l’attenzione  dei  sistemi  di  incentivazione  è stata  più  rivolta  ad  altre  fonti  rinnovabili,  quali  il  solare  fotovoltaico  o  l’eolico;  ciò è singolare  anche  in  considerazione  del  fatto  che  tali  fonti,  pur  meritevoli,  presentano,  a differenza  delle  biomasse,  una  filiera  di  produzione  fortemente  basata  sull’importazione della  componentistica,  ed  apportano  quindi  un  contributo  più  modesto  di  valore aggiunto  nazionale.
... La  motivazione  di  tale  singolarità  risiede  probabilmente  nel  ricorso  alle  tariffe elettriche  quale  modalità  principale  di  acquisizione  delle  risorse  finanziarie  per l’incentivazione;  una  modalità  che  evita  il  ricorso  a  risorse  del  bilancio  pubblico  ma che  presenta  tuttavia  aspetti  di  non  equità  redistributiva,  più  volte  segnalati dall’Autorità. Si  tratta  di  aspetti  connessi  all’attuale  meccanismo  di  tipo  parafiscale,  che  fa  gravare gli  oneri  dell’incentivazione  per  le  rinnovabili  (peraltro  maggiorati  in  bolletta  dall’IVA) sui  consumi  di  energia  elettrica.” 
 
La situazione incentivi (e i disguidi ad essa connessi)

L’Autorità ricorda le variegate forme di incentivazione di cui le energie rinnovabili beneficiano (CIP6, Certificati Verdi, Conto energia, contributi locali a fondo perduto), richiamando in particolare la Finanziaria 2008 che  consente agli impianti di  potenza  nominale  inferiore non superiore a  1  MW di optare per Tariffe onnicomprensive differenziate  per fonte (temi tutti ampiamente trattati in questo sito).

Su quest’ultimo tema delle tariffe, e in particolare quelle assegnate alle cosiddette biomasse agricole/forestali, il documento dell’Autorità sembra lasciarsi sfuggire un sussulto di sorpresa nel segnalare che è in discussione (e prossimo all’approvazione) un disegno di legge che propone variazioni già vigenti in termini legislativi e già operative nei fatti.
Il disegno di legge (presentato il 4 marzo 2009 a firma Zaia, Prestigiacomo, Fitto e Ronchi, tutti ministri dell’attuale Governo), motiva la norma come risanamento dei ritardi derivati dalla mancata definizione dei principi di filiera e filiera corta. Problema che infatti ha tenuto in sospeso per anni gli operatori del settore.
 
“....La norma proposta ha il vantaggio di rendere di fatto operativo il principio della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) superando i ritardi legati alla definizione e al recepimento dei princìpi di filiera e di filiera corta. Questo permetterà di dare avvio operativo ai progetti basati sulle filiere agricole locali impostati a seguito della citata legge finanziaria 2008 e fino ad ora rimasti bloccati in attesa dei provvedimenti attuativi.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene opportuno fissare l’importo della tariffa, pari a 0,28 euro per ogni kWh. La nuova formulazione dell’articolo 3, risultante dall’accoglimento delle modifiche richieste dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, permette di interpretare con maggiore efficacia l’obiettivo espresso dalle regioni di estendere agli oli vegetali puri l’accesso all’incentivo della tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro definito dalla norma. In pratica, con la nuova formulazione rimangono esclusi da tale incentivo solo gli oli vegetali puri di origine extracomunitaria, in quanto non rispondenti ai requisiti di tracciabilità previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, nonché gli altri biocombustibili liquidi (ad esempio, il biodiesel e il bioetanolo) che già sono legati a specifiche norme di promozione e di incentivo per l’uso in qualità di biocarburanti”.

L’Autorità, al proposito, è netta: tutto ciò è già stato fatto, grazie alla legge 99/09, in vigore dal 31 luglio  di quest’anno.

“... Si  evidenzia  come  l’articolo  3  del  disegno  di  legge  AC  2260  (attualmente all’esame  di  questa  Commissione),  miri  a  completare  le  disposizioni adottate  con  la... legge  finanziaria  2008,  rimuovendo  il  concetto  di  filiera  per  la  produzione  di energia  elettrica  da  biomasse  di  potenza  fino  a  1  MW.  In  particolare,  la  norma  si appresterebbe  a  fissare  una  tariffa  omnicomprensiva,  pari  a  0,28  euro/KWh,  in luogo  di  0,30  euro/KWh  inizialmente  definiti  per  la  filiera  e  di  0,22  euro/KWh definiti  per  le  altre  biomasse  dalla  citata  legge  244/07.  
Ebbene,  occorre  considerare  che  le  disposizioni  contenute  nell’articolo  3  ... sono oggi  già  vigenti;  infatti  l’articolo  42,  commi  da  5  a  8,  della  legge  n.  99/09  ha già  tradotto  in  legge  l’emendamento  in  questione,  introducendo  al  testo un’unica  modifica  migliorativa. 

La modifica migliorativa si riferisce a due benefici riservati alle aziende agricole: la data di inizio dell’incentivo e la cumulabilità con altri incentivi pubblici.

“Al  comma  8  (art. 42, legge 99/09 ndr) è stato  infatti  precisato  che  la  nuova  tariffa onnicomprensiva  unica  (di  0,28  euro/KWh)  deve  essere  riconosciuta  agli  impianti di proprietà  di  aziende  agricole  o  gestiti  in  connessione  con  aziende  agricole, agro‐alimentari, di  allevamento  e  forestali  che  a  tale  tariffa  hanno  diritto,  sin dal giorno  dell’entrata  in  esercizio  commerciale  dell’impianto  stesso  e  non  dal giorno dell’entrata  in  vigore  della  legge 99/09  (15  agosto  2009).  In  questo  modo  è stata sanata  l’incertezza  normativa  relativa  al  periodo  intercorrente  tra  l’entrata  in esercizio  commerciale  dell’impianto  (in  ogni  caso  successiva,  giova  ricordarlo, all’entrata  in  vigore  della  finanziaria  2008)  e  il  15  agosto  2009;  periodo  nel  quale, stante  la  mancanza  della  definizione  del  concetto  di  filiera,  non  si  sarebbe  saputo se  applicare  all’impianto  la  tariffa  di  0,30  euro/KWh  o  di  0,22  euro/KWh, esponendo così  la  tematica  anche  ad  un  possibile  contenzioso  in  sede  amministrativa”.
 
Rispetto alla cumulabilità della tariffa con altri  incentivi  pubblici  (sempre riservata alle aziende agricole), l’Autorità esprime perplessità se non addirittura dissenso. 

“Sebbene  la  scelta  di  introdurre  ulteriori  regimi  di  sostegno  attenga  a  scelte  di  politica fiscale,  su  cui  questa  Autorità  non  ha  competenza,  ci  sentiamo  comunque  di suggerire una  riflessione  al  riguardo,  perché  un  trattamento  incentivante  particolarmente vantaggioso  può  finire  per  introdurre  anche  delle  distorsioni  nella  competizione  tra  le fonti  o  addirittura  tra  iniziative  simili  allocate  in  ambiti  territoriali diversi;  distorsioni che potrebbero,  da  un  lato,  non  premiare  l’efficienza  e,  dall’altro, provocare  fenomeni di commercio  improprio  di  diritti  e  di  autorizzazioni,  già  evidenti per  altre  fonti  rinnovabili, quali  il  fotovoltaico  o  l’eolico.” 
 
 La richiesta di un cambiamento di rotta

Sulla spinta di queste considerazioni, l’ultima parte del documento dell’Autorità disegna una visione del tutto nuova (e per molti aspetti rivoluzionaria, nell’opinione di chi scrive) delle modalità con le quali incentivare le biomasse.
Il ragionamento è assai semplice: la legislazione italiana aveva intrapreso un percorso basato sulle intese di filiera, i contratti quadro e le filiere corte, tutti strumenti strettamente collegati al territorio ma che si sono presto inceppati, perché di difficile regolamentazione e contradditori in termini di equità di mercato: troppo facilmente si cade nel privilegio o nella disparità di trattamento, aspetti strettamente vigilati dall’Europa e dal Garante della concorrenza.
Perché dunque non utilizzare un principio diverso (e inattaccabile) per l’attribuzione degli incentivi?
E cioè quello riferito all’efficienza energetica dell’utilizzo delle biomasse?.
Lasciamo direttamente la parola all’Autorità per l’Energia: 

“... il  solo  riferimento  territoriale,  comune  sia  alle  intese  di  filiera  o  contratti  quadro sia  alle filiere  corte,  non 菠 sufficiente  a  giustificare,  anche  in  una  visione  di  diritto comunitario,  un privilegio  o  comunque  una  disparità  di  trattamento.  Sarebbe  invece ben  più  giustificato un riferimento  all’efficienza  energetica  dell’utilizzo  delle  biomasse.
E’  noto  infatti  che  la  produzione  di  energia  da  biomasse,  in  funzione  dei  processi utilizzati nelle  fasi  di  concimazione,  coltivazione,  trasformazione,  trasporto  ed  utilizzo, induce consumi energetici  di  fonti  convenzionali  anche  molto  rilevanti; alcune  analisi svolte  da  istituti  di ricerca  portano  a  stimare  che  tali  consumi  possano  variare  da pochi  punti  percentuali  fino a  valori  prossimi  al  100%  dell’energia  prodotta  dalle biomasse.  E’  evidente  che  la prossimità  territoriale  è  uno  dei  fattori  che  concorre  a tale  efficienza , ma  non l’unico. 
Il  sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo  previsto  dal  regolamento  (CE)  n. 73/2009  del 19  gennaio  2009  ben  si  presterebbe,  con  gli  opportuni  interventi aggiuntivi,  al  monitoraggio dei  consumi  indotti  da  iniziative  di  produzione  di  energia da  biomasse,  secondo  parametri predefiniti  standardizzati. 
La  qualificazione  di  progetti più meritevoli  dal  punto  di  vista  energetico  potrebbe ben giustificare  un  sistema  premiale  sia  ripetto  alla  normativa  comunitaria  che  ai principi della concorrenza,  garantendo  inoltre  l’effettivo  conseguimento  dei  vantaggi  della produzione energetica  da  biomasse. 
Un  tale  schema  di  incentivazione  avrebbe  inoltre  il  pregio  di  stimolare  una progettualità  di sistema  non  limitata  alle  fasi  finali  dell’utilizzo  della  biomassa,  con ricadute  anche  in termini di  innovazione  tecnologica  ed  organizzativa. 
A  tali  progetti,  ed  in  particolare  a  quelli  finalizzati  non  solo  alla  produzione  elettrica ma anche  (o  solo)  a  quella  termica,  si  potrebbero  applicare  schemi  di finanziamento diversi: da quelli  già  in  essere  per  le  iniziative  di  efficienza  energetica  (i  certificati bianchi  gravanti tuttavia  anch’essi  sulle  tariffe  elettriche  e  del  gas  naturale)  a  nuovi schemi  basati  sulla fiscalità,  ovvero  sul  Bilancio  dello  Stato.”

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