Caccia, ecco il testo dell’articolo 43 appena approvato
Ecco di seguito il testo dell’articolo 43 approvato dalla Camera e come – a seguito del via libera dell’aula – modifica la legge 157/92 sulla caccia
All’articolo 1 della legge 157/92, dopo il comma 1 e’ inserito un comma 1-bis che prevede che “lo Stato, le regioni e le province autonome, senza ulteriori oneri, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE (la cosiddetta ‘direttiva Uccelli’, ndr) ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat”.
Sempre in base all’articolo 43 della Comunitaria, sempre all’articolo 1 della legge 157/92, dopo il comma 5 e’ inserito un comma 5-bis, in base al quale “le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione” previste dal regolamento contenuto nel decreto 357/97 del presidente della Repubblica.
L’articolo 43 della Comunitaria introducono all’articolo 1 della legge 157/92 sulla caccia un comma 7-bis in base al quale “lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli” prevista dalla direttiva 2009/147/CE (la ‘direttiva Uccelli’, ndr). Per far cio’ “il ministro per le Politiche europee, di concerto con i ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma”. In base al nuovo comma 7-bis, “con decreto del ministro dell’Ambiente e del ministro delle Politiche agricole, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare”.
Il comma 2 dell’articolo 43 aggiunge un comma 1-bis all’articolo 18 della legge 157/92. Si stabilisce che “l’esercizio venatorio e’ vietato, per ogni singola specie, durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e delle dipendenza degli uccelli”. Al comma 2 dell’articolo 18 della 157/92 si aggiunge poi quanto previsto dall’emendamento “di mediazione” presentato in commissione Agricoltura della Camera da Isidoro Gottardo (Pdl) e rivisto alla luce degli emendamenti passati in Aula. In base al quanto approvato, il punto ‘b’ del comma 2 dell’articolo 43 della Comunitaria stabilisce che “fermo restando le disposizioni relative agli ungulati, le Regioni possono posticipare non oltre la prima decade di febbraio i termini in relazione a specie determinate e allo scopo, e sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Ispra, al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta”.
Il comma 3 dell’articolo 43 della legge Comunitaria, secondo il testo approvato in aula della Camera, istituisce poi un comma 4-bis all’articolo 19-bis della legge 157/92 sulla caccia. Si prevede che “le regioni, nell’esercizio delle deroghe, provvedono, nel rispetto di ‘linee guida’ emanate con Dpr, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni su proposta del ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro delle Politiche agricole, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.
Si cambia poi il comma 3 dell’articolo 20 della legge 157/92 sulla caccia, con un nuovo testo in base al quale “le autorizzazioni per le attivita’ previste dal comma 1 sono rilasciate dal ministro delle Politiche agricole su parere dell’Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale (Ispra), nel rispetto delle convenzioni internazionali”. In base al nuovo comma 3 dell’articolo 20 della legge 157/92, “nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri dell’Unione europea, il ministro delle Politiche agricole consulta preventivamente anche la Commissione europea”.
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