Il miele contenente polline di mais ogm per essere commercializzato deve essere autorizzato
Lo ha stabilito l'avvocato generale Ue
LIVORNO. Il miele contenente polline di mais geneticamente modificato deve essere autorizzato all'immissione in commercio. Perché è un alimento prodotto a partire da organismi geneticamente modificati (ogm) indipendentemente dal fatto che tale materiale sia stato incluso intenzionalmente o meno nell'alimento.
Lo sostiene l'avvocato generale Bot che si trova ad affrontare la questione che coinvolge - di nuovo - la Monsanto.
Questa è la storia: la Monsanto nel 1998 ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio del mais geneticamente modificato della linea Mon 810 e di vari prodotti alimentari derivati (la farina di mais, il glutine di mais, la semola di mais, l'amido di mais, il glucosio di mais e l'olio di mais). Tale mais - che contiene un gene di un batterio che provoca nella pianta di mais la formazione di tossine atte a distruggere le larve di una piralide parassita, la cui presenza pregiudica lo sviluppo della pianta - è coltivato a scopi di ricerca in alcuni terreni di proprietà del Freistaat Bayern (Land della Baviera, Germania).
Nel 2005, in un campione di polline di mais raccolto da un apicoltore amatoriale (che produce, in prossimità dei terreni del Freistaat Bayern, miele per la vendita e per il proprio consumo) in alveari posti a una distanza di 500 m dai terreni del Freistaat Bayern si è riscontrata la presenza, da un lato, di Dna di Mon 810, e, dall'altro, di proteine geneticamente modificate.
L'apicoltore, ritenendo che la presenza di residui di mais ogm avesse reso i suoi prodotti apistici inadatti alla commercializzazione e al consumo, avvia i procedimenti giudiziari contro il Land della Baviera dinanzi alle autorità giudiziarie tedesche. Ecco perché il Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa del Land della Baviera, Germania) chiede alla Corte di giustizia se la presenza di polline di mais ogm nei prodotti costituisca un'"alterazione sostanziale" e se la loro immissione in commercio dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione.
La direttiva europea del 2001 la numero 18, infatti, stabilisce che gli ogm possono essere deliberatamente emessi nell'ambiente o immessi in commercio solo previa autorizzazione.
Mentre il regolamento del 2003 individua quali sono gli ogm soggetti ad autorizzazione ossia quelli destinati all'alimentazione umana, gli alimenti che contengono o sono costituiti da ogm, nonché gli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da ogm.
Dunque, il miele in cui è riscontrabile la presenza di polline di mais Mon 810 e pure gli integratori alimentari a base di polline contenenti polline della medesima varietà di mais sono alimenti prodotti a partire da ogm. Il polline costituisce un ingrediente, in quanto è utilizzato nel processo di preparazione di tali prodotti apicoli e i prodotti finiti ne contengono a loro volta tracce.
Del resto un alimento che contiene materiale di una varietà vegetale geneticamente modificata deve sempre essere qualificato come prodotto a partire da ogm indipendentemente dalla presenza volontaria o non. Infatti, il rischio che un alimento ogm può comportare per la salute umana prescinde dalla consapevolezza o meno dell'introduzione di tale materiale derivante da una varietà vegetale geneticamente modificata.
Quindi, la presenza involontaria nel miele, anche in minime quantità, di polline della varietà di mais Mon 810 comporta la necessaria autorizzazione all'immissione in commercio. E ciò a prescindere dal fatto che il polline provenga da un ogm autorizzato all'emissione deliberata nell'ambiente e che alcuni prodotti derivati da tale ogm possono essere legalmente commercializzati come prodotti alimentari.
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