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[Data: 27/10/2008] [Categorie: Ecologia ] [Fonte: Ansa] |
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Ambiente: C'è la qualità dell'aria in Comunitaria ROMA, 27 OTT - Ha preso il via l'iter per l' approvazione della Comunitaria che quest'anno affronta il recepimento delle norme in materia di qualita' dell'aria con l' intento di integrare il corpus giuridico sull'inquinamento atmosferico in un quadro unitario. L'articolo 9 delega il Governo a dare disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/50 relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, mediante un decreto legislativo, al fine di unificare la normativa nazionale in materia. Verranno quindi abrogate le direttive 96/62, la 99/30, la 2000/69, la 2002/3, la 2004/107 e tutte le norme di esecuzione, assicurando attraverso opportune modifiche, la coerenza del dettato del codice ambientale inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera con il nuovo quadro normativo in materia id qualita' dell'aria. I criteri di delega stabiliti nel Ddl prevedono adeguati poteri di indirizzo per l'amministrazione centrale e un migliore coordinamento con le normative di settore relative alle emissioni di impianti termici, combustibili e traffico. Dovra' inoltre introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di sorveglianza e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di accreditamento e alle garanzie della qualita' delle misurazioni e ai connessi controlli. Tra i pochi adempimenti previsti dal ddl in materia ambientale si puo' annoverare la disciplina sui biocidi: l'articolo 7 del Ddl infatti prevede una delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/47/Ce in materia di immissione sul mercato dei biocidi, che dovrebbe essere trasposta negli ordinamenti nazionali entro il 21 dicembre 2008 e diventare operativa dal 21 marzo 2010. Un altro adempimento riguarda la caccia introducendo modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157 che reca le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. In particolare, le modifiche prevedono l' inserimento di nuove disposizioni, la prima delle quali impegna Stato, Regioni e Province autonome a mantenere - o adeguare - le popolazioni della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ''ecologiche, scientifiche e cultural'' tenendo comunque conto anche delle esigenze economiche e ricreative, ma garantendo i criteri per evitare il deterioramento della situazione attuale. La seconda incarica il Ministero della Politiche europee di trasmettere con regolarita' alla Commissione Ue tutte le informazioni richieste in materia di fauna selvatica. Viene inoltre introdotto un articolo relativo alle specie cacciabili ed al periodo dell'attivita' venatoria, i cui termini potranno essere modificati ''anche al fine'' di garantire la tutela delle specie nel periodo della nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza, oltre che durante il ritorno al luogo di nidificazione per le specie migratici. Stabilisce inoltre il ruolo della Commissione Ue nelle operazioni di introduzione di fauna selvatica dall'estero ed istituisce il divieto esplicito di distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, oltre che di disturbare deliberatamente le specie protette. Proibisce infine di ''trasportare per vendere'' uccelli vivi o morti, le loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica e non ricompresi nelle specie commerciabili. |
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