La Legge 413/93 permette a medici, ricercatori, personale sanitario,
studenti universitari che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza di non
prendere parte alle attività ed agli interventi diretti alla sperimentazione animale.
Questa legge è una vittoria, impensabile fino a qualche tempo fa, ottenuta grazie ad
un'incessante azione del movimento antivivisezionista per coinvolgere i cittadini su un
problema che non è solo di rispetto degli animali ma anche di
denuncia della non scientificità di tale barbara pratica. D'ora in poi studenti e
lavoratori potranno rifiutarsi di essere coinvolti in attività di sperimentazione animale
senza essere danneggiati in termini di voti e di carriera.
La prima forma di sperimentazione che lo studente incontra è nelle scuole o nelle
università. Soprattutto a livello universitario, è proprio in questi laboratori che
inizia un processo di rimozione della sensibilità dello studente verso gli animali; sensibilità naturale verso la sofferenza di altri esseri viventi che
viene ancora considerata da qualcuno di intralcio alla scienza. In pratica,
fino a pochi anni fa, in alcuni corsi universitari, tutti gli studenti erano obbligati a
compiere esperimenti su animali; a partire da semplici
dissezioni di animali più semplici morti (crostacei, vermi e rane), passando successivamente a mammiferi morti (topi), poi
mammiferi vivi (topi e ratti), per arrivare ad
utilizzare in tesi di laurea animali vivi che generalmente presentano un più forte
impatto emotivo (soprattutto cani). Dato che può presentare maggiori difficoltà il fatto
di utilizzare direttamente cani, gatti o scimmie vivi, lo studente viene
"preparato" attraverso passaggi graduali.
Vediamo ora i punti salienti della Legge:
Legge 413/93 "Norme sull'obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale" per studenti, docenti, ricercatori in strutture pubbliche e
private.
Art.1 Diritto di obiezione di coscienza.
1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle
libertà di pensiero, coscienza e religione....[e] si oppongono alla violenza su tutti gli
esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso
con la sperimentazione animale.
Art.2 Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza.
1. I medici, i ricercatori, il personale sanitario, gli studenti universitari, che
abbiano dichiarato la loro obiezione, non sono tenuti a prendere parte alle attività di
sperimentazione animale
Art.3 Modalità per l'esercizio del diritto
1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di
assunzione o di partecipazione a concorso.
5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione
animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro
diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture
stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo .
Art.4 Divieto di discriminazione
1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi
rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale (omissis).Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del
diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
I PIONIERI DELLA LEGGE 413/93
Erano gli ultimi mesi dell'89. All'ospedale Rizzoli stava per essere aperto il
laboratorio per la sperimentazione. L'amministrazione aveva previsto nell'organico, anche
un tecnico di radiologia. Sceglieranno uno di noi, hanno subito pensato i trentacinque
tecnici divisi tra la sala operatoria, la sala gessi, il pronto soccorso e gli
ambulatori.E' partito subito un coro di no. Tempo pochi giorni, e sul tavolo del primario,
del direttore sanitario e dell'allora commissario dell'ospedale, arrivò una lettera. Fu
immediatamente polemica ma i tecnici riuscirono a fermare il progetto. Oltre due anni dopo
il posto di tecnico di radiologia era ancora vacante. Al Rizzoli arrivarono valanghe di
lettere di solidarietà, telegrammi. Ben centocinquantamila firme di appoggio. Ma
arrivarono anche minacce ed intimidazioni. Un braccio di ferro lungo ed estenuante.
Qualche mese dopo, nell'aprile del '92, per la prima volta in Italia, probabilmente nel
mondo, un istituto di ricerca scientifica riconosce lecita l'obiezione di coscienza per la
sperimentazione sugli animali. AD OTTOBRE '93 L'OBIEZIONE DI
COSCIENZA ALLA VIVISEZIONE E' LEGGE.
FATTA LA LEGGE, TROVATO L'INGANNO
Ecco i punti salienti della legge:
DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N.116 In materia di protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
Art.2
d) "esperimento": è l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri
fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei
durevoli.
Art.3
b)2. Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto su animali da allevamento
appartenenti alle specie elencate nell'allegato 1, *esclusi cani, gatti e primati non
umani, e può aver luogo soltanto negli stabilimenti utilizzatori autorizzati.
Art.4
1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti
soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro
metodo scientificamente valido, ragionevolmente e
praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
2. ..[e] tra più esperimenti debbono preferirsi:
Art.5
Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere ...a: a.
gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di
movimento......[e] cure adeguate alla loro salute e benessere. b. sia ridotta al minimo
qualsiasi limitazione. c. siano effettuati controlli quotidiani. d. un medico veterinario
ne controlli il benessere e le condizioni di salute. e. siano adottate le misure dirette a
correggere tempestivamente difetti o sofferenze constatati.
1. Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o
dolore inutili agli animali.
5. E' vietato eseguire sugli animali interventi che li rendano
afoni ed è altresi vietato il commercio l'acquisto e l'uso per esperimenti di
animali resi afoni.
ECCO L'INGANNO:
DISPOSIZIONI DEROGATORIE
1. Il Ministro della sanità, su domanda, può autorizzare:
b) *esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti.....
3) il ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico
soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi
dimostrativi.
Art.9
1. **In deroga all'art.4, comma 3, un esperimento può essere effettuato senza
anestesia....se incompatibile con il fine dell'esperimento.
3. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte
dolore che potrebbe protrarsi, deve essere specificatamente dichiarato per
l'autorizzazione del Ministro della sanità, che concede alle condizioni di cui al comma 1
e solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento.
Precisiamo che il nostro scopo è quello di
abolire la vivisezione in ogni sua forma, non di regolamentarla. Abbiamo riportato
comunque la legge che la disciplina per conoscenza ed anche perchè ci sembra giusto
sottolineare l'inutilità della stessa, in quanto ciò che viene tutelato, è poi
derogato.
QUALI ANIMALI SONO UTILIZZATI NEGLI ESPERIMENTI?
Gatti, cani, primati non umani, porcellini d'India, topi, ratti, mucche, suini,
cavalli, pecore, piccioni, furetti, rettili, pesci, uccelli... Ma
nessuna specie può essere modello sperimentale di un'altra specie. Gli animali
sono simili a noi nel percepire il dolore, l'apprensione, la paura; ma sono diversi per i
meccanismi di assimilazione, per struttura fisica e biochimica.
IL RISULTATO DEGLI ESPERIMENTI DIDATTICI E' GIA' BEN CONOSCIUTO IN QUANTO VIENE
RIPETUTO ANNO DOPO ANNO, CORSO DOPO CORSO, STUDENTE DOPO STUDENTE, ANIMALE DOPO ANIMALE.
METODOLOGIE SOSTITUTIVE
1. Modelli riproduttivi animali e umani. Modellini di organi o interi animali possono
essere usati ripetutamente e con costi minori. Simulatori di pazienti che utilizzano
manichini computerizzati (vedi pannello metodi sostitutivi).
2. Film e video. sono un'alternativa che, in combinazione con altre possono eliminare
gli esperimenti su animali.
3. Simulazioni computerizzate. sono la vera novità nel campo dell'insegnamento ed
incorporano video e suoni di alta qualità insieme a grafici e testi convenzionali. Le
simulazioni sono facili da utilizzare e nella maggior parte dei casi altamente
interattive.
4. Libri e fotografie. Uniti ad altri libri e materiale fotografico di anatomia,
possono essere utilizzati da soli o in maniera complementare ad altri metodi.
5. Esperimenti su microorganismi, colture cellulari e tissutali.
La pillola dell'obbedienza genera sterilità !